Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 81 cpv. 1 LEF; eccezione d'estinzione del debito opposta a una domanda di rigetto dell'opposizione fondata su di una condanna giudiziaria al versamento ai contributi di mantenimento ai sensi dell'art. 145 CC.
Non è arbitrario accordare il rigetto definitivo dell'opposizione in base ad una sentenza giudiziaria esecutiva concernente il versamento di contributi di mantenimento ai sensi dell'art. 145 CC, benché il debitore possa provare con documenti che, nel corso dei mesi precedenti, ha versato più di quanto dovesse secondo tale sentenza. Provato con documenti è invero solo il pagamento, ma non il fatto che il debitore abbia acquistato in misura corrispondente un credito compensabile (consid. 4a-c).
L'estinzione per compensazione di crediti per il mantenimento fondati sul diritto di famiglia presuppone che sia stato tenuto conto delle quote concrete non compensabili di tali crediti. Ove i contributi di mantenimenti siano dovuti a più persone, va inoltre provato con documenti a chi fossero destinati gli importi versati in troppo precedentemente e addotti in compensazione (esclusione della compensazione secondo l'art. 125 n. 2 CO; consid. 4d).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 145 CC, Art. 81 cpv. 1 LEF, art. 125 n. 2 CO