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Regesto

1. Art. 154 n. 1 cpv. 1 e 3 CP. Commercio di merci contraffatte.
a) Un orologio il cui movimento porta una marca conforme al vero, ma il cui vetro, la cui cassa e il cui braccialetto lavorato sono d'altra origine, deve ritenersi contraffatto, essendo esso considerato nel commercio come un'unità non sottoposta a modificazioni (consid. 1 e 2).
b) Chi, conoscendo questa contraffazione e sottacendola, costituisce in pegno tale orologio e debba seriamente prevedere la possibilità della sua realizzazione, si rende colpevole del reato sopra menzionato, e ciò indipendentemente dall'esistenza od inesistenza di una sufficiente garanzia per il debito (consid. 3 e 4).
c) Un orologio così contraffatto può essere confiscato, a causa del rischio che esso sia reimmesso in commercio come non contraffatto (consid. 7).
2. Art. 24 lett. c LMF.
a) È punibile ai sensi di tale disposizione anche colui che mette in commercio, senza togliere la marca di origine, oggetti modificati da terzi (consid. 5).
b) Sussiste concorrenza ideale tra gli art. 154 CP e 24 lett. f LMF (consid. 6).

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referenza

Articolo: Art. 154 n. 1 cpv. 1 e 3 CP, art. 154 CP