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Regesto

Art. 165 n. 1, 170 CP; reato continuato, prescrizione.
1. Tra il conseguimento fraudolento di un concordato giudiziale e la bancarotta semplice non può esservi una relazione di reato continuato consid. 1a).
2. Ove la bancarotta semplice risulti da più atti idonei a cagionare l'insolvenza, l'agente si rende colpevole di un solo reato. La prescrizione decorre dal giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto (consid. 1c).

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Articolo: Art. 165 n. 1, 170 CP