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Regesto

Art. 4 cp. 1 della convenzione del 2 novembre 1929 tra la Confederazione Svizzera e il Reich Germanico circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali; art. 493 cp. 2 CO.
1. Portata della riserva fatta in favore dell'ordine pubblico dello Stato in cui l'esecuzione è chiesta (consid. 2).
2. La norma secondo la quale determinate dichiarazioni di fideiussione richiedono l'atto pubblico appartiene all'ordine pubblico svizzero? (consid. 3).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 4 cp, art. 493 cp