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Regesto

Art. 954 CC e art.21e 30 lett. a della tariffa ticinese per le operazioni nel registro fondiario.
1. Ammissibilità della riscossione di cosiddette contribuzioni miste a titolo di "tasse" per le operazioni a registro fondiario (consid. 1).
2. L'equiparazione delle tasse per l'iscrizione d'un trapasso immobiliare e l'iscrizione d'un pegno immobiliare è arbitraria (art. 4 CF) (consid. 2 e 3).
3. Eccessiva onerosità delle tasse ticinesi per l'iscrizione ed emissione di cartelle ipotecarie al portatore d'un importo elevato. Violazione dell'art. 2 disp. transitorie CF (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 954 CC, art.21e 30