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Regesto

Art. 9 cpv. 2 e art. 16 LAI; art. 2 LAVS; art. 3 n. 1 lett. c e art. 4 del Regolamento (CE) n. 883/2004; condizioni di assicurazione in relazione con una prima formazione professionale nel caso di un figlio domiciliato all'interno dell'Unione europea, di cui un genitore lavora in Svizzera.
Una prima formazione professionale (art. 16 LAI) deve essere qualificata come prestazione di invalidità nel senso dell'art. 3 n. 1 lett. c del Regolamento (CE) n. 883/2004 (consid. 5.3).
Il rifiuto, fondato sull'art. 9 cpv. 2 LAI, di concedere una prima formazione professionale dell'assicurazione invalidità svizzera a un figlio - non assicurato all'AVS/AI svizzera - di un lavoratore europeo attivo in Svizzera, ma domiciliato all'interno dell'Unione europea, non è costitutivo di una discriminazione (diretta o indiretta) secondo l'art. 4 del Regolamento (CE) n. 883/2004 (consid. 7).

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Articolo: Art. 9 cpv. 2 e art. 16 LAI, art. 4 del, art. 2 LAVS, art. 16 LAI

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