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Regesto

Art. 74 cpv. 2 Cost.; art. 3 cpv. 1 LResp; art. 1a cpv. 1 e 2, art. 9 e 10 LFE; responsabilità della Confederazione per la sua gestione della cosiddetta crisi della "vacca pazza"; assenza d'illiceità delle omissioni rimproverate dal profilo del principio della prevenzione.
Nozione d'illiceità ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LResp (richiamo della giurisprudenza; consid. 4.1). L'art. 9 LFE si presenta come una concretizzazione implicita del principio della prevenzione atta a fondare la responsabilità della Confederazione nel caso in cui ometta di emanare tutti i provvedimenti che, secondo lo stato della scienza e dell'esperienza, appaiono idonei ad impedire l'insorgere e il diffondersi dell'epizoozia in questione (consid. 4.2 e 4.3); circostanze particolari di cui si deve tenere conto al riguardo (consid. 4.4).
Fatti censurati nella fattispecie: divieto tardivo di utilizzare farine animali per foraggiare i ruminanti (consid. 5.1); divieto tardivo d'importare farine animali britanniche (consid. 5.2); divieto tardivo d'importare farine animali di qualsiasi provenienza (consid. 5.3); provvedimenti tardivi adottati per impedire il cosiddetto rischio di "contaminazione incrociata" delle farine nei mulini e presso gli allevatori (consid. 5.4).

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referenza

Articolo: art. 3 cpv. 1 LResp, Art. 74 cpv. 2 Cost., art. 9 e 10 LFE, art. 9 LFE