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Regesto

Responsabilità del gestore di un ristorante per le cose depositate dal cliente (art. 472 segg. CO).
1. L'art. 487 CO non si applica al gestore di un ristorante che non dà alloggio alla clientela (consid. 2).
2. Il gestore di un ristorante risponde della restituzione delle cose del cliente solo in base ad un contratto di deposito concluso espressamente o mediante atti concludenti. L'esistenza di tale contratto va ammessa ove il personale del ristorante prenda in consegna contro ricevuta le cose del cliente e le restituisca contro presentazione del contrassegno giustificativo del deposito. Non è, per converso, dato un contratto di deposito ove il personale del ristorante si limiti ad aiutare il cliente a togliersi e a rimettersi capi d'abbigliamento posti in una guardaroba aperta, in cui i clienti possono accedere per riprenderli ma che è oggetto di una certa sorveglianza (consid. 3a). Responsabilità del gestore negata nella fattispecie (consid. 3b).

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referenza

Articolo: art. 487 CO