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Regesto

Art. 17, 274 e 275 LEF; art. 170 LIFD; ufficio di esecuzione responsabile (ufficio leader); sequestro fiscale.
La designazione dell'ufficio di esecuzione responsabile (ufficio leader) è effettuata dal giudice del sequestro o dall'autorità fiscale quale autorità di sequestro e costituisce un provvedimento di esecuzione del sequestro. Salvo nei casi di nullità, le autorità di vigilanza non sono competenti per controllare i provvedimenti del giudice del sequestro o dell'autorità fiscale quale autorità di sequestro (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 17, 274 e 275 LEF, art. 170 LIFD