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Regesto

Art. 391 cpv. 2 CPP; divieto della reformatio in peius; complicità e reità.
Il divieto della reformatio in peius non è disatteso se un imputato è riconosciuto autore di un delitto anziché complice di un crimine. Una condanna per (cor-)reità è più grave di una condanna per complicità unicamente nella misura in cui le condanne concernono la medesima fattispecie penale, rispettivamente la medesima categoria di reato. La complicità in un crimine rimane, malgrado l'attenuazione della pena, un crimine ed è pertanto più grave rispetto a un delitto perpetrato in qualità di autore principale (consid. 1.5).

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Articolo: Art. 391 cpv. 2 CPP