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Regesto

Art. 24 LPT, autorizzazione a sfruttare una cava d'inerti, ponderazione degli interessi.
In assenza di un piano cantonale che determini imperativamente le zone in cui può aver luogo lo sfruttamento del sottosuolo, occorre esaminare di caso in caso, nel quadro della ponderazione degli interessi prescritta dall'art. 24 LPT, se l'ubicazione prevista per una cava d'inerti s'impone più di ogni altra (consid. 2c). Il riconoscimento dell'utilità obiettiva di una cava d'inerti non significa ancora che il progetto debba necessariamente essere autorizzato nel luogo previsto, tanto più che per una cava d'inerti può sussistere solo un'ubicazione vincolata relativa (consid. 4b/bb).
Gli effetti sull'ambiente derivanti dal prevedibile aumento del traffico di autocarri vanno considerati sotto il profilo dell'interesse pubblico tutelato tanto dall'art. 3 cpv. 3 lett. b LPT, quanto dall'art. 11 della legge sulla protezione dell'ambiente (consid. 5d).
Preponderanza nella fattispecie dell'interesse pubblico volto a preservare il paesaggio, a salvaguardare i terreni agricoli e a proteggere l'ambiente; annullamento dell'autorizzazione eccezionale litigiosa (consid. 6).

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referenza

Articolo: Art. 24 LPT, art. 3 cpv. 3 lett. b LPT