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Regesto

Cosa di poco valore (art. 138 e art. 142 CP); criteri d'apprezzamento.
Ove si tratti di cose aventi un valore di mercato o un valore oggettivamente determinabile, va preso in considerazione solo tale valore (cambiamento della giurisprudenza). In mancanza di un siffatto valore, ci si deve fondare su quello che la cosa ha per la vittima nel caso concreto; al proposito può essere altresì considerato l'ammontare che l'agente sarebbe stato disposto a pagare alla vittima per acquistare la cosa.

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referenza

Articolo: art. 138 e art. 142 CP