Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 222 e 237 cpv. 4 CPP; rifiuto di ordinare misure sostitutive in luogo della carcerazione preventiva; legittimazione ricorsuale del pubblico ministero.
Il pubblico ministero è legittimato a impugnare dinanzi all'autorità cantonale di ricorso la decisione con la quale il giudice dei provvedimenti coercitivi rifiuta di ordinare alcune misure sostitutive da lui richieste (consid. 2).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 222 e 237 cpv. 4 CPP