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Regesto

Art. 56 cpv. 1 lett. b LPP; garanzia delle prestazioni legali degli istituti di previdenza.
Il fondo di garanzia non deve garantire una prestazione di libero passaggio che è stata trasferita a un istituto di previdenza senza l'esistenza di un rapporto di previdenza, e questo indipendentemente dal motivo del trasferimento (consid. 5).

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referenza

Articolo: Art. 56 cpv. 1 lett. b LPP