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Regesto

Art. 89 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e d, art. 93 cpv. 1 LTF; art. 62 cpv. 1bis LPGA; art. 78a LAINF; qualità per ricorrere dell'Ufficio federale della sanità pubblica contro una decisione di rinvio del Tribunale amministrativo federale relativa a un conflitto di competenza tra assicuratori.
Può rimanere irrisolta la questione se l'Ufficio federale della sanità pubblica ha il diritto di interporre un ricorso in materia di diritto pubblico contro una decisione del Tribunale amministrativo federale concernente una
causa di carattere pecuniario tra assicuratori (consid. 2). L'ufficio federale, che ha statuito come autorità di vigilanza giusta l'art. 78a LAINF, non subisce alcun pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF a causa della decisione di rinvio del Tribunale amministrativo federale (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 78a LAINF, art. 93 cpv. 1 LTF, art. 62 cpv. 1bis LPGA, art. 93 cpv. 1 lett. a LTF