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Regesto

DF 23 marzo 1961/21 marzo 1973 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (DAFE).
1. Le fondazioni di previdenza in favore del personale d'imprese con sede in Svizzera ma con partecipazione estera preponderante sono, in linea di principio, soggette al regime autorizzativo (consid. 2).
2. Si presume che in tali fondazioni vi sia una partecipazione preponderante di persone con domicilio o sede all'estero. Detta presunzione può tuttavia essere vinta con la prova del contrario (consid. 3a). Nel caso in esame non sono stati provati fatti suscettibili di svincolare la fondazione dall'obbligo di chiedere l'autorizzazione (consid. 3b-e).