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Regesto

Attuazione del diritto di risposta. Art. 28i e art. 28l CC.
1. Nella procedura secondo l'art. 28l CC, il giudice può modificare il testo di una risposta ove ciò sia necessario perché la risposta adempia i requisiti di legge. Il testo modificato non deve scostarsi, nella sua sostanza, dalle affermazioni già contenute nel testo sottoposto all'impresa responsabile del mezzo di comunicazione (consid. 2b).
2. Se le modifiche possono senz'altro essere apportate dal giudice, quest'ultimo deve adeguare il testo ai requisiti di legge e non può respingere integralmente l'istanza (consid. 2c).
3. Salvo circostanze particolari, va presunto che chi fa valere il diritto di risposta preferisca che la sua istanza sia accolta parzialmente anziché respinta integralmente (consid. 2d).
4. In quanto sia consentito dal diritto processuale applicabile, l'istante può anche abbreviare il testo della risposta o limitarne il contenuto (consid. 2e).

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referenza

Articolo: Art. 28i e art. 28l CC, art. 28l CC