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Regesto

Art. 98a cpv. 1 OG: Autorità giudiziaria di ultima istanza cantonale. La decisione del cancelliere relatore del Tribunale amministrativo del Canton Friburgo denegante l'assistenza giudiziaria gratuita non configura una pronunzia di un'autorità giudiziaria cantonale di ultima istanza.
Art. 58 cpv. 1 Cost.: Accesso alla Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale amministrativo. L'interpretazione extra legem dell'art. 88 cpv. 2 seconda frase del codice di procedura amministrativa friburghese 23 maggio 1991 (CPJA/VRG; RSF 150.1) affacciata dalla Corte cantonale delle assicurazioni sociali è contraria all'art. 58 cpv. 1 Cost.

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Articolo: Art. 58 cpv. 1 Cost., Art. 98a cpv. 1 OG