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Regesto

Art. 16 e 17 LAI: Nozione d'attività lucrativa di certa importanza economica quale criterio di distinzione tra la prima formazione professionale e la riformazione.
- Un reddito di attività lucrativa di certa importanza economica, presupposto per il diritto a riformazione professionale, è dato quando il reddito dell'assicurato rappresentava già i tre quarti dell'importo minimo della rendita ordinaria semplice e completa d'invalidità e che egli ha perso detto reddito per causa d'invalidità (precisazione della giurisprudenza; consid. 1a-c).
- A ciò devono essere assimilati i casi in cui l'assicurato ha sicuramente esercitato un'attività lucrativa durante meno di sei mesi, o non l'ha affato espletata, ma è stabilito con un grado di verosimiglianza preponderante, considerando l'insieme delle circostanze, che egli realizzerebbe ugualmente un reddito equivalente a detto importo, in mancanza delle misure d'integrazione determinate dall'invalidità (precisazione della giurisprudenza; consid. 1d ed e).

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Articolo: Art. 16 e 17 LAI