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Regesto

Incapacità di disporre del fallito, tutela dell'acquisto da parte di terzi in buona fede (art. 204 cpv. 1 LEF, art. 865, 866 e 973 CC).
Fintantoché l'apertura del fallimento non sia stata pubblicata (art. 232 LEF) né annotata nel registro fondiario (art. 960 cpv. 1 n. 2 CC), l'incapacità di disporre del fallito, intervenuta con l'apertura del fallimento, non produce alcun effetto per quanto concerne l'acquisto di un diritto da parte di un terzo in buona fede nell'ambito dei diritti reali immobiliari.

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referenza

Articolo: art. 204 cpv. 1 LEF, art. 865, 866 e 973 CC, art. 232 LEF, art. 960 cpv. 1 n. 2 CC