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Regesto

Art. 59 Cost.; ricorso di diritto pubblico.
Un ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 59 Cost. (garanzia del foro del domicilio) non presuppone il previo esaurimento dei rimedi di diritto cantonali. Esso è tuttavia ammissibile soltanto se il ricorrente ha sollevato invano dinnanzi al giudice di prima istanza l'eccezione d'incompetenza per territorio fondata sull'art. 59 Cost. Il ricorso non può quindi essere proposto contro la notifica della domanda, effettuata in vista della risposta, né contro la citazione a comparire dinnanzi al giudice di prima istanza, bensì al più presto contro la decisione incidentale pronunciata sull'eccezione d'incompetenza territoriale (modifica della giurisprudenza). In virtù della Costituzione, il giudice di prima istanza è tenuto, prima di trattare il merito della procedura, a pronunciarsi sull'eccezione d'incompetenza fondata sull'art. 59 Cost., sollevata dal convenuto.

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Articolo: Art. 59 Cost.