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Regesto

1. Ammissibilità del ricorso per nullità (art. 68 OG) contro una misura presa in applicazione dell'art. 386 CC (consid. 1).
2. Ordine nel quale il Tribunale federale giudica un ricorso di diritto pubblico e un ricorso per riforma o per nullità; art. 57 cp. 5 e art. 74 OG (consid. 2).
3. Possono prendere le misure di cui all'art. 386 CC tanto la autorità tutoria competente che domanda l'interdizione (consid. 4) quanto quella del domicilio attuale della persona da proteggere. È riservata la questione a sapere secondo quali principi occorre decidere un conflitto di competenze, positivo o negativo, tra queste due autorità (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 386 CC, art. 68 OG, art. 57 cp, art. 74 OG