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Regesto

Art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 14 cpv. 5, art. 17 cpv. 3, art. 19 cpv. 2 LAAF; domanda di assistenza amministrativa che identifica le persone alle quali mira attraverso dei numeri di conti bancari; domanda collettiva; informazione relativa all'apertura della procedura; notifica della decisione finale alle persone interessate che non si sono annunciate all'Amministrazione federale delle contribuzioni per partecipare alla procedura.
Quando una domanda di assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale identifica le persone alle quali mira con altri mezzi rispetto al loro nome e al loro indirizzo (nella fattispecie: attraverso dei numeri di conti bancari), l'Amministrazione federale delle contribuzioni informa le persone interessate dall'apertura della procedura per mezzo di una pubblicazione sul Foglio federale (consid. 9.3). Per notificare una decisione finale alle persone che non si sono annunciate all'Amministrazione federale, essa è in seguito legittimata a procedere attraverso la pubblicazione sul Foglio federale (consid. 9.4). Se la decisione finale notificata in questo modo a una persona interessata diventa definitiva, quest'ultima non può ricorrere contro la stessa decisione finale notificata successivamente a un'altra persona legata al medesimo conto bancario, ma che aveva comunicato un indirizzo di notifica in Svizzera (consid. 9.5).

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Articolo: Art. 29 cpv. 2 Cost., art. 14 cpv. 5, art. 17 cpv. 3, art. 19 cpv. 2 LAAF