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Regesto

Divieto di proporre fatti nuovi dinanzi al Tribunale federale (art. 79 cpv. 1 OG).
Condizioni alle quali le autorità cantonali sono tenute a procedere a investigazioni quando i fatti devono, in linea di principio, essere accertati d'ufficio. Se tali condizioni non sono adempiute, il Tribunale federale rimane vincolato dai fatti accertati dall'autorità cantonale di vigilanza in base ai mezzi proposti dalle parti.

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referenza

Articolo: art. 79 cpv. 1 OG