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Regesto a

Diritto internazionale privato; collegamento dell'assegno (art. 117 LDIP).
Qualora le parti non abbiano scelto il diritto applicabile, la prestazione caratteristica nell'assegno è quella dell'assegnato, sia nella relazione fra assegnante e assegnato, sia in quella fra assegnato e assegnatario (consid. 4).

Regesto b

Validità dello storno di un bonifico bancario.
Il bonifico bancario va qualificato come assegno ai sensi dell'art. 466 CO (conferma della giurisprudenza; consid. 5.1).
L'assegno è la combinazione di due manifestazioni di volontà dell'assegnante (consid. 5.2).
Il formulario utilizzato dalle banche per identificare l'avente diritto economico dei beni depositati dai loro clienti ("formulario A") non ha nessun effetto di diritto privato (consid. 5.3.1).
Quando un bonifico bancario è stato eseguito senza una valida causa giuridica (consid. 5.3.5), la banca dispone di un diritto di storno se la somma che ha accreditato si trova ancora sul conto del suo cliente (consid. 5.3.6).

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referenza

Articolo: art. 117 LDIP, art. 466 CO