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Regesto a
Art. 82 cpv. 2 LPGA: Validità delle disposizioni cantonali di procedura.
Le disposizioni cantonali che non sono compatibili con la LPGA devono essere adeguate a quest'ultima entro cinque anni dalla sua entrata in vigore. Tale disposizione transitoria non intacca tuttavia la validità principale e prioritaria del diritto procedurale cantonale conforme alla LPGA per la procedura di ricorso dinanzi al tribunale delle assicurazioni sociali (consid. 2.1).
Regesto b
Art. 55 cpv. 1 e art. 57 LPGA ; art. 69 PA: Interpretazione.
La LPGA non prevede alcun diritto d'interpretazione dei giudizi cantonali. Unicamente per la procedura amministrativa dinanzi agli assicuratori sociali potrebbe eventualmente, in virtù dell'art. 55 cpv. 1 LPGA e in via sussidiaria, entrare in considerazione un diritto d'interpretazione ai sensi dell'art. 69 PA (consid. 2.2).
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regesto:
tedesco
francese
italiano
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Articolo:
Art. 55 cpv. 1 e