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Regesto

Art. 9 LPA; esame dell'impatto sull'ambiente per un autosilo.
1. La decisione relativa all'assoggettamento di un progetto di costruzione all'EIA ha carattere di decisione parziale, pur avendo per oggetto principale una questione di procedura (consid. 1).
2. Le direttive dei servizi della protezione dell'ambiente, ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LPA e dell'art. 10 OEIA, non devono necessariamente rivestire la forma di norme generali astratte (per es. quella di un'ordinanza); esse possono consistere anche in istruzioni generali o concernenti specificamente il progetto concreto (consid. 2b).
3. Per decidere se un impianto debba essere assoggettato all'EIA è irrilevante se esso contribuisca a migliorare lo stato attuale dell'ambiente (consid. 2c).
4. Non incombe al Tribunale amministrativo cantonale di determinare esso stesso, in prima istanza, il contenuto del rapporto concernente l'impatto; spetta al servizio cantonale della protezione dell'ambiente o, eventualmente, all'autorità competente a decidere sulla domanda di licenza edilizia, di fornire, se del caso, indicazioni supplementari (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 10 OEIA