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Regesto

Art. 268 n. 1 PP. Ricorso per cassazione contro una decisione cantonale di rinvio.
È ammissibile il ricorso per cassazione contro una decisione cantonale di ultima istanza che -- contrariamente al giudizio di prima istanza -- riconosce colpevole l'imputato e rinvia la causa all'autorità di prima istanza allo scopo di commisurare la pena (consid. 1; conferma della giurisprudenza).
Inosservanza di una convocazione della protezione civile (art. 66 cpv. 1 lett. a LPCi).
È unicamente nell'ambito della commisurazione della pena che è possibile, con questa infrazione, tener conto dei motivi a delinquere, delle intenzioni (rifiuto, dimenticanza, ecc.) e di un'eventuale inabilità a prestare servizio successivamente constatata (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 268 n. 1 PP, art. 66 cpv. 1 lett. a LPCi