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Regesto

Art. 134 cpv. 2 CPP; sostituzione del difensore d'ufficio.
Secondo la precedente giurisprudenza del Tribunale federale, un'istanza di sostituzione del difensore d'ufficio doveva essere accolta se, per motivi oggettivi, non era più garantita un'adeguata difesa degli interessi dell'imputato. La regolamentazione del Codice di diritto processuale penale svizzero va oltre questa prassi, accordando un diritto alla sostituzione del difensore d'ufficio se il rapporto di fiducia tra l'imputato e il difensore d'ufficio si deteriora notevolmente oppure se per altri motivi non è più garantita una difesa efficace (consid. 2.4).
La dichiarazione di non credere all'innocenza del suo mandante fatta al tribunale dal difensore d'ufficio di un imputato che non ha confessato denota la perdita del rapporto di fiducia. Il tribunale che non accoglie la richiesta volta alla revoca del difensore d'ufficio e alla nomina di un nuovo difensore disattende il dovere di assistenza del giudice e viola l'art. 134 cpv. 2 CPP (consid. 2.5).

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Articolo: Art. 134 cpv. 2 CPP