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Regesto

1. Art. 4 e art. 58 Cost., art. 168 CPP/BS; principio dell'immediatezza.
Una limitazione del principio dell'immediatezza, intervenuta mediante il deposito di mezzi probatori dinanzi ai giudici prima del giorno del dibattimento, viola in modo arbitrario l'art. 168 CPP/BS (consid. 3b).
Se i giudici (ad eccezione del presidente) hanno proceduto nel dibattimento all'assunzione delle prove essenziali per il giudizio, senza aver avuto previa conoscenza dell'incarto, non può ammettersi che ciò costituisca una violazione dell'art. 168 CPP/BS, anche se detti giudici avevano conosciuto il merito della causa in occasione di un procedimento connesso precedente, nel cui quadro il principio dell'immediatezza era stato rispettato (consid. 3d).
2. Art. 6 n. 1 CEDU, art. 4 Cost.; equità del processo (uguaglianza delle armi).
Ove i reati commessi da più agenti siano strettamente connessi sotto il profilo dei fatti, le autorità penali non devono ammettere facilmente la disgiunzione dei procedimenti. Ciò vale, in particolare, in caso di partecipazione, quando la portata e le circostanze di quest'ultima siano reciprocamente contestate e sussista il rischio che uno dei partecipanti intenda attribuire la colpa agli altri (consid. 4b).
Qualora un imputato sia escluso da un procedimento connesso per il motivo che potrebbe servire eventualmente come teste o informatore e sia in tale procedimento accusato senza poter prendere posizione su quanto posto a suo carico, è violato il principio dell'equità del processo (uguaglianza delle armi; consid. 4c).
Biglietti clandestini prodotti al momento dell'apertura del dibattimento (consid. 4d).

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Articolo: art. 168 CPP, Art. 4 e art. 58 Cost., Art. 6 n. 1 CEDU