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Regesto

Revoca della licenza di condurre per aver utilizzato un veicolo a motore onde commettere delitti intenzionali (art. 16 cpv. 3 lett. f LCS).
1. La commissione di delitti e un difetto di carattere quale l'oziosità non giustificano come tali una revoca a scopo di sicurezza fondata sull'art. 16 cpv. 1 LCS in relazione con l'art. 14 cpv. 2 lett. d della stessa legge, se non sussistono anche seri indizi che attestano l'inidoneità alla guida (consid. 1).
2. Nel concreto caso, i presupposti per una revoca della licenza decisa per una durata limitata giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. f LCS, sono adempiuti (consid. 2 e 3).