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Regesto

Art. 34 e 35 cpv. 2 e 3 Cost.; § 48 cpv. 2 lett. a della Costituzione del 23 marzo 2005 del Cantone di Basilea Città; conformità dell'iniziativa popolare cantonale relativa ai diritti fondamentali per i primati ("Grundrechte für Primaten") al diritto superiore.
Motivi d'invalidamento di un'iniziativa popolare cantonale nel Cantone di Basilea Città (consid. 5). Principi dell'esame della validità materiale di un'iniziativa popolare cantonale (consid. 6.1 e 6.2). Relazione tra i diritti fondamentali cantonali e i diritti fondamentali della Costituzione federale e della CEDU (consid. 8.1). Compatibilità di diritti fondamentali cantonali per determinati animali con il diritto superiore (consid. 8.2-8.4). Per l'esame della validità materiale dell'iniziativa, nelle circostanze concrete occorre riferirsi al tenore letterale della stessa, e non alla volontà soggettiva delle iniziativiste e degli iniziativisti (consid. 9.1-9.3).

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referenza

Articolo: Art. 34 e 35 cpv. 2 e 3 Cost.