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Regesto

Acquisto di fondi da parte di persone all'estero.
Autorizzazione di principio (consid. 3).
Art. 12a OAFE: superficie ammessa.
Quando si tratti di apprezzare il limite di superficie di un appartamento è applicabile soltanto il cpv. 1 della menzionata disposizione. Nella fattispecie, le superfici e i prezzi di vendita degli appartamenti eccedono largamente, tenuto conto della situazione personale degli acquirenti, i limiti ammessi per l'acquisto di residenze secondarie ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. c dell'ordinanza sull'acquisto di fondi in luoghi turistici da parte di persone all'estero (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 12a OAFE