Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 163, art. 323 num. 4 CP.
Il fallito che occulta beni a detrimento dei suoi creditori può essere punito per semplice inosservanza di norme di procedura giusta l'art. 323 num. 4 CP soltanto se ha agito senza l'intenzione di danneggiare i creditori.