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Regesto

Rappresentanza professionale dei creditori. Art. 27 LEF.
1. I Cantoni possono, mediante una disposizione esplicita, riservare agli avvocati la rappresentanza professionale delle parti davanti alle autorità di esecuzione (conferma della giurisprudenza; consid. 1).
2. Non viola il diritto federale l'autorità cantonale che applica le norme sull'esercizio della professione di rappresentante dei creditori emanate in virtù dell'art. 27 LEF al mandatario, risiedente fuori Cantone, di un creditore domiciliato nel Cantone e che qui promuove una esecuzione (cambiamento della giurisprudenza; consid. 2 e 3).
3. L'avvocato domiciliato in un altro Cantone, il quale vuole rappresentare una parte davanti le autorità d'esecuzione di un Cantone che riserva la rappresentanza professionale agli avvocati in possesso della patente cantonale, deve procurarsi una autorizzazione generale o speciale (consid. 4).

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Articolo: Art. 27 LEF