Regesto
Art. 17 LCSl, Art. 1 OL.
Una pluralità di annunci pubblici individuali o individualizzati costituisce un annuncio pubblico allorquando sia indirizzata a un numero considerevole di persone. Il fatto che tali annunci rechino la menzione "personale, non trasferibile" nulla cambia al proposito laddove lo stesso numero dei destinatari impedisca qualsiasi serio controllo dell'identità dei beneficiari.