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Regesto

Partecipazione al pignoramento in via provvisoria (art. 281 cpv. 1 LEF).
Il creditore che ha ottenuto un sequestro e che non richiede di proseguire l'esecuzione nel termine di trenta giorni dall'ottenimento del rigetto provvisorio dell'opposizione non partecipa all'ulteriore pignoramento, in favore di un altro creditore, dei beni sequestrati.

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Articolo: art. 281 cpv. 1 LEF