Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 249 n. 2 CO. Revoca di una donazione tra coniugi.
1. Le donazioni tra coniugi sono revocabili in caso di divorzio, quando il donatario abbia gravemente contravvenuto agli obblighi impostigli dalla legge verso il coniuge o la sua famiglia (precisazione della giurisprudenza) (consid. 2).
2. Circostanze da considerare nell'esame di una revoca fondata sull'art. 249 n. 2 CO (consid. 4a). Relazione adulterina del donatario quale motivo di revoca; condizioni (consid. 4b); momento in cui decorre il termine di decadenza istituito dall'art. 251 cpv. 1 CO (consid. 3).
3. Validità di una rinuncia anticipata al diritto d'invocare l'art. 249 n. 2 CO? (consid. 5).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 249 n. 2 CO, art. 251 cpv. 1 CO