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Regesto

Fondazioni di famiglia (art. 335 CC); limitazione della cerchia di beneficiari.
Fondazione costituita nel 1922 che esclude le donne dalla cerchia dei beneficiari dal momento in cui si sposano e cambiano cognome. Tenuto conto della successiva evoluzione del diritto matrimoniale e dell'iscrizione nella Costituzione federale del principio dell'uguaglianza fra uomo e donna (art. 8 Cost.), il fine di questa fondazione dev'essere modificato perché sarebbe oggettivamente cambiato (art. 86 CC) o perché sarebbe divenuto illecito o immorale (art. 88 cpv. 2 CC)?
Le condizioni per una modifica secondo l'art. 86 CC non sono realizzate, mancando un cambiamento oggettivo del carattere e dell'effetto del fine originario della fondazione (consid. 3).
L'art. 335 cpv. 1 CC non dev'essere interpretato conformemente al principio dell'uguaglianza fra uomo e donna garantito dall'art. 8 Cost. (consid. 4.2). Le clausole d'esclusione contestate non risultano né immorali né illecite, poiché il diritto vigente conferisce al fondatore una libertà che gli permette, alla stregua di un testatore, di limitare la cerchia dei destinatari a un gruppo specifico di membri della sua famiglia (consid. 4.3).

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referenza

Articolo: art. 8 Cost., art. 86 CC, art. 335 CC, art. 88 cpv. 2 CC seguito...