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Regesto
Art. 31 Cost. e 2 disp. trans. Cost; rappresentanza professionale delle parti nella procedura di rigetto dell'opposizione.
I cantoni hanno il diritto di riservare agli avvocati diplomati la rappresentanza professionale delle parti nelle procedure incidentali di natura giudiziaria che hanno luogo in materia di esecuzione; l'art. 27 LEF non si riferisce a tali procedure (conferma della giurisprudenza).
contenuto
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: Art. 31 Cost., art. 27 LEF