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Regesto

Espropriazione per la costruzione di strade nazionali. Sospensione della procedura.
Il Presidente della commissione federale di stima non è autorizzato a sospendere una procedura d'espropriazione sino a che intervenga una decisione sulla questione se debba essere eseguito un progetto esecutivo diverso da quello approvato.
- Competenza del Presidente nel quadro del potere d'esame conferitogli dall'art. 29 LEspr. (inammissibilità del ricorso di diritto amministrativo avverso tali decisioni, consid. 1a) (consid. 2).
- Competenza del Presidente in caso d'opposizione fuori termine ai sensi degli art. 39 LEspr. e 19 e 20 del Regolamento del Tribunale federale concernente le commissioni federali di stima (RCFS), del 24 aprile 1972 (ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo contro decisioni adottate in virtù di tali disposizioni, consid. 1b). Nella procedura d'espropriazione ai sensi della LSN, le opposizioni fatte fuori termine devono essere presentate direttamente all'autorità che ha approvato il progetto. Il Presidente non può decidere sulla loro ammissibilità, in deroga alla competenza riconosciutagli normalmente dall'art. 19 RCFS.

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referenza

Articolo: art. 29 LEspr, art. 39 LEspr