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Regesto

Artt. 8, 10 e 45 LIVA 2009; luogo della prestazione di servizi; assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto svizzera di una società straniera che fornisce delle prestazioni di servizi su siti d'incontri via internet.
Localizzazione delle prestazioni di servizi (art. 8 cpv. 1 LIVA): principio generale del luogo del destinatario (consid. 6.3.1); eccezione del luogo del prestatore trattandosi di prestazioni che sono di norma fornite direttamente a persone fisiche presenti (art. 8 cpv. 2 lett. a LIVA; consid. 6.3.2 e 6.3.3). Le prestazioni proposte su siti d'incontri gestiti esclusivamente via internet e senza che un incontro fisico sia organizzato escludono l'applicazione dell'art. 8 cpv. 2 lett. a LIVA (consid. 6.3.4-6.4).
Principio dell'assoggettamento all'IVA che grava le operazioni eseguite sul territorio svizzero (art. 10 cpv. 1 LIVA), eccezione delle prestazioni fornite da imprese con sede all'estero e controeccezione relativa ai "servizi in materia d'informatica" (art. 10 cpv. 2 lett. b LIVA; consid. 7.1 e 7.2). Interpretazione e definizione di quest'ultima nozione, in particolare sulla base del diritto dell'Unione europea (consid. 7.3.1-7.3.5). Applicazione nel caso concreto (consid. 7.4 e 7.5).

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referenza

Articolo: art. 8 cpv. 2 lett. a LIVA, art. 8 cpv. 1 LIVA, art. 10 cpv. 1 LIVA, art. 10 cpv. 2 lett. b LIVA