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Regesto

Revisione delle sentenze del Tribunale federale. Art. 136 e segg. OG.
Alla revisione giusta gli art. 136 e segg. OG soggiace pure la sentenza mediante la quale il Tribunale federale dichiara irricevibile un ricorso per riforma, ma soltanto per un motivo concernente questa sentenza medesima.
Quando il richiedente scopre, prima che il ricorso per riforma sia deciso nel merito, un motivo di revisione della decisione cantonale secondo il diritto cantonale, deve iniziare la procedura cantonale di revisione e chiedere la sospensione della procedura del ricorso per riforma (art. 138 combinato con l'art. 57 OG).
Le misure protettive dell'unione coniugale (art. 169 e segg. CC) possono essere modificate già in virtù del diritto materiale, quando sono cambiate le circostanze (art. 172 CC). Il diritto cantonale può inoltre sottoporle a una revisione.

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Articolo: art. 57 OG, art. 172 CC