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Regesto

Art. 9 cpv. 2 CP, art. 3 cpv. 2 DPMin, art. 29 cpv. 1 CPP, art. 11 PPMin; competenza del giudice dei minorenni.
La giurisprudenza riconosce l'esistenza di eccezioni all'applicazione dell'art. 3 cpv. 2 quarto periodo DPMin (tra cui la gravità della nuova infrazione e/o lo stadio della procedura minorile); queste permettono il deferimento al Ministero pubblico ordinario dei fatti commessi dopo il compimento del 18° anno di età, quand'anche sia già pendente una procedura dinanzi alla giurisdizione minorile. Questi motivi non permettono per contro alla giurisdizione minorile di rinunciare all'istruzione dei reati commessi prima del compimento del 18° anno di età e per i quali per legge essa era esclusivamente competente quando è stata adita (consid. 2.3).

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Articolo: Art. 9 cpv. 2 CP, art. 3 cpv. 2 DPMin, art. 29 cpv. 1 CPP, art. 11 PPMin