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Regesto

Comproprietà.
Costituzione in pegno delle parti di comproprietà (art. 646 cpv. 3 CC) e della cosa medesima in comproprietà (art. 648 cpv. 2 e 3 CC).
Rapporto tra i diritti di pegno che gravano la cosa medesima e i diritti di pegno che gravano le parti di comproprietà.
Portata della norma secondo la quale i comproprietari non possono più gravare la cosa medesima di diritti di pegno immobiliari, qualora ne siano già gravate singole quote (art. 648 cpv. 3 CC).
Interpretata secondo il suo senso e scopo, questa norma legale non vieta di gravare la cosa medesima d'un diritto di pegno che prevalga sugli altri diritti di pegno già esistenti sulle parti di comproprietà, qualora tutti gli interessati, in particolare i creditori garantiti daidiritti di pegno sulle parti, siano d'accordo.
Basta che questi creditori diano il proprio consenso con una dichiarazione scritta.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 646 cpv. 3 CC, art. 648 cpv. 2 e 3 CC, art. 648 cpv. 3 CC