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Regesto

Art. 217 num. 1 cpv. 1 CP.
Sono alimenti, nel senso di questa norma, anche le prestazioni che il coniuge colpevole è tenuto a fornire giusta l'art. 151 cpv. 1 CC,nella misura in cui costituiscono indennità per il mantenimento che è dovuto nel regime matrimoniale e che il coniuge innocente perde con il divorzio.

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referenza

Articolo: art. 151 cpv. 1 CC