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Regesto

Art. 50 cpv. 2 LAI; art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS; art. 20 e 22 LPGA.
La compensazione di rendite arretrate dell'assicurazione per l'invalidità con pretese risarcitorie ai sensi dell'art. 52 LAVS è disciplinata dall'art. 50 cpv. 2 LAI in relazione con l'art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS e non dalle disposizioni della LPGA. Essa è ammissibile (consid. 4 e 5).
Se l'autorità competente in materia di aiuto sociale ha versato alla persona assicurata prestazioni anticipate per il periodo corrispondente a quello delle rendite arretrate, il minimo vitale del diritto esecutivo non costituisce un limite alla compensazione (consid. 7 e 8).

contenuto

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referenza

Articolo: Art. 50 cpv. 2 LAI, art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS, art. 20 e 22 LPGA, art. 52 LAVS