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Regesto

Art. 126 cpv. 1 CPC in relazione con l'art. 321 cpv. 2 CPC; termine di reclamo contro una decisione di sospensione, indicazione errata del termine di reclamo.
Le decisioni di sospensione, ai sensi dell'art. 126 cpv. 1 CPC, rientrano nella categoria delle disposizioni ordinatorie processuali e soggiacciono al termine di reclamo di dieci giorni dell'art. 321 cpv. 2 CPC. La fiducia che il ricorrente assistito da un avvocato può riporre nell'indicazione errata del termine di impugnazione in una decisione non è protetta se una lettura sistematica della legge bastava ad individuare l'errore (consid. 3.3).

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referenza

Articolo: Art. 126 cpv. 1 CPC, art. 321 cpv. 2 CPC