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Regesto

Art. 266 CPP; realizzazione anticipata di criptofondi.
Riepilogo della dottrina e della giurisprudenza del Tribunale federale sul sequestro nel diritto processuale penale (consid. 3.1) e sulla realizzazione anticipata (consid. 3.2 e 3.3). Obbligo di tutelare al meglio gli interessi dello Stato e della persona interessata nell'ambito della realizzazione anticipata (consid. 3.4). Considerazione della situazione concreta come pure della natura e delle peculiarità dei singoli valori patrimoniali da realizzare. Questi possono imporre, segnatamente riguardo alla maniera e alle modalità della realizzazione anticipata, di adottare disposizioni specifiche (consid. 4.4).

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referenza

Articolo: Art. 266 CPP