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Regesto

Art. 287 cpv. 1 CC.
1. Capacità dell'autorità tutoria di essere parte in giudizio? (consid. 1).
2. Il contratto che prevede la soppressione del contributo per il mantenimento del figlio, fissato dal giudice o convenzionalmente, deve, per essere valido, essere approvato dall'autorità tutoria. Il fatto che l'altra parte contraente potesse in buona fede ritenere che l'autorità tutoria fosse d'accordo con la soppressione del contributo per il mantenimento non vale a far venir meno il requisito dell'approvazione (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 287 cpv. 1 CC

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